Circolari

Accordo di rinnovo 1.8.2013. Istruzioni applicative. Calendario contrattuale.
Circolare n° 30/2013/CI » 02.08.2013
Si fa seguito alla circolare n. 29/013 del 1° agosto 2013, per fornire istruzioni applicative dell’Accordo stipulato in pari data per il rinnovo del CCNL Autostrade e trafori 4.8.2011.
Preliminarmente, è da dire che, all’atto della firma, le Segreterie nazionali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, SLA CISAL, UGL Trasporti hanno formalizzato per iscritto la consueta riserva sulla firma stessa, che sarà sciolta – dopo le rituali consultazioni assembleari – entro il prossimo settembre.
Nondimeno, come è prassi consolidata delle Associazioni di rappresentanza datoriale del settore, si è provveduto a inviare in data odierna alle predette Segreterie la lettera allegata, con la quale sono state informate che le Società daranno immediato corso all’applicazione dell’Accordo di rinnovo.
Con l’occasione, si preannuncia che dopo la pausa feriale si provvederà alla necessaria stesura del nuovo testo organico del CCNL, per la conseguente edizione a stampa.
* * *
PARTE ECONOMICA
AUMENTO DEI MINIMI TABELLARI
L’aumento dei minimi tabellari si realizza in 5 soluzioni, di pari importo, nell’arco dei 29 mesi che mancano alla scadenza del CCNL.
I progressivi aumenti si applicano a favore dei lavoratori in forza nei corrispondenti periodi di erogazione.
Detti aumenti determinano effetti retributivi indotti sugli istituti contrattuali e legali che fanno riferimento ai minimi tabellari e incidono altresì sull’ammontare della contribuzione dovuta al Fondo ASTRI.
Fanno eccezione:
a) i compensi per lavoro straordinario, feriale, festivo o notturno, che, per effetto di quanto stabilito in calce alla Tabella dei nuovi minimi, resteranno “congelati” a tutto il 31 dicembre 2015, nel valore orario o giornaliero individualmente in atto al 30 giugno 2013;
b)gli istituti le cui basi di calcolo sono state definitivamente congelate (zona, complementari, ecc.).
La distribuzione temporale e quantitativa dei 5 scaglioni è omogenea nel triennio, consentendo una sostanziale uniformità di esborso economico in tale periodo. Peraltro, l’effetto di “trascinamento” di oneri che lo scorso rinnovo contrattuale produce fino al prossimo novembre (dovuto all’ultima soluzione di 20 euro (liv.C), decorsa dal dicembre 2012) è stato bilanciato, in questo stesso anno 2013, da un’uscita economica volutamente contenuta (che ha orientato, come si vede, tutta la distribuzione triennale di cui si parla): la somma forfettaria Una tantum di € 106,00 e la prima “tranche” di € 30,00 (liv. C).
UNA TANTUM
Questo importo forfettario lordo (€ 106,00 – liv. C) spetta ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.
Inoltre, non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale, inclusi il T.F.R. e il Fondo ASTRI.
L’Una tantum è normalmente soggetta a tassazione ordinaria, essendo afferente all’anno in corso di cui costituisce totale, omnicomprensiva copertura economica per il periodo gennaio/luglio 2013.
L’Una tantum tiene conto dell’avvenuto pagamento dell’E.R.T. – Art. 46 nel periodo gennaio/luglio 2013: il suo importo è stato determinato, per differenza, tra il valore della 1^ tranche di aumento (€ 30,00 – liv. C) simulandone il decorso da gennaio 2013 e quanto corrisposto a titolo di E.R.T. a tutto luglio 2013.
Ai fini della corresponsione dell’Una tantum unitamente alla retribuzione del mese di agosto 2013 si precisa quanto segue:
- i lavoratori interessati sono esclusivamente quelli a tempo indeterminato in forza al 1° agosto 2013;
- la misura spettante al singolo lavoratore è proporzionale ai mesi di servizio prestati nel periodo gennaio/luglio 2013, considerando utilmente a tali fini i giorni di assenza per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale in quanto hanno dato luogo a copertura retributiva e/o indennitaria (INPS, INAIL), nonché le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni, che valgono mese intero;
- ai lavoratori a tempo parziale, l’Una tantum è corrisposta nella misura del 60%, elevata al 70% qualora la durata mensile, o rapportata a mese, della prestazione di cui all’art. 3, punto 3, del CCNL 15.7.2005 risulti superiore a 80 ore; considerando utilmente le frazioni di mese come mese intero;
- nel caso di lavoratori passati, nel periodo considerato, da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, la misura spettante sarà data anche dalla somma dei ratei mensili maturati nelle due rispettive posizioni; fatta salva una diversa, più favorevole prassi aziendale;
- nel caso di lavoratori promossi nel corso del periodo considerato, l’importo spettante sarà individuato con riguardo al livello di inquadramento in essere al 1° agosto 2013.
PARTE NORMATIVA
Si considerano, di seguito, le parti più significative.
ART. 3 – ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE
Punto 16
Il punto è stato modificato relativamente al primo periodo e integrato da tre nuovi commi, in accoglimento della richiesta sindacale da dare risposta al caso in cui un dipendente a tempo pieno si trovi nella comprovata necessità di gestire situazioni personali e/o familiari particolarmente impegnative, che gli richiedano una maggiore disponibilità di tempo libero.
Di qui la modifica del primo periodo che, pur non configurando un diritto certo del lavoratore, nondimeno impegna l’azienda a favorire, quanto più possibile, la temporanea trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per un periodo di tempo la cui durata dovrà essere concordata tra lavoratore e azienda, secondo quanto previsto dal comma 3.
A seguire, ove l’azienda abbia accolto la richiesta ai sensi delle lettere a) / d), al termine del periodo concordato il ripristino del rapporto a tempo pieno sarà automatico.
ART. 15 - PERMESSI
Punto 3
Al riguardo, occorre preliminarmente precisare che le parti si sono date atto, successivamente alla sottoscrizione dell’accordo, che la lettera del nuovo punto non risulta chiara circa la loro volontà, che era quella di aumentare da 1 a 2, a carico dell’azienda, i giorni di permesso concessi per la nascita di un figlio; e che il permesso aggiuntivo, a carattere obbligatorio, è quello introdotto a favore del padre dalla legge n. 92/2012 (cosiddetta Legge Fornero): l’equivoco sarà superato in occasione della preannunciata stesura del nuovo testo organico del CCNL Autostrade.
I permessi retribuiti, a totale carico dell’azienda, riconosciuti in occasione della nascita di un figlio sono stati dunque elevati a due.
Il terzo permesso costituisce, come detto, il recepimento di quanto previsto dall’art. 4, comma 24, della legge n. 92/2012 (cosiddetta riforma Fornero) che integra l’art. 28 (Congedo di paternità) del D.Lgs. n. 151/2001.
L’onere di quest’ultimo, che, come recita il comma 24 citato, è in vigore “in via sperimentale per gli anni 2013 – 2015”, è a totale carico dell’INPS, che provvede alla sua copertura con un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione (D.M. Ministero Lavoro 22.12.2012).
ART. 30 – TRASFERTE
Punto 1
Dopo molti anni è stato modificato il punto 1, che semplifica le modalità di rimborso delle spese di trasferta degli impiegati, ne riduce l’impatto sotto il profilo del costo e introduce una indennità in cifra fissa che spetta esclusivamente in caso di pernottamento fuori sede.
ART. 32 – TRATTAMENTO DI MALATTIA
Punto 10
Il nuovo comma che è stato aggiunto prevede che il periodo di aspettativa non retribuita che il lavoratore ammalato può utilizzare – dietro sua richiesta, dopo che siano stati superati i limiti di conservazione del posto - viene elevato complessivamente a un periodo non superiore a 6 mesi, in presenza di patologie quali quelle specificamente indicate nel D.M. 278/2000 (art. 2, comma 1, lett. d).
TUTELA DEI DIPENDENTI PORTATORI DI HANDICAP
Le disposizioni hanno innovato prevedendo la possibilità di programmare i permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992, di norma, con un preavviso di 7 giorni.
Nondimeno, avuto riguardo alla forte tutela del diritto a tali permessi attestata dalla legge (si veda in proposito l’art. 38 – Sanzioni – del D.Lgs n. 151/2001), le disposizioni introdotte consentono al lavoratore, a fronte di sopravvenute esigenze di assistenza, di modificare quanto precedentemente stabilito.
Da considerare poi la possibilità posta in essere dall’ultimo capoverso, che ha riguardo al caso di una concentrazione significativa di lavoratori aventi diritto ai permessi in uno stesso comparto lavorativo.
ART. … – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Come è noto, in considerazione del tentativo delle parti, sviluppatosi nei mesi scorsi, di dar vita a un sistema nazionale di assistenza sanitaria integrativa, diverse società hanno atteso a utilizzare lo specifico contributo previsto dall’accordo 4.8.2011.
A fronte della complessità dell’impegno – che richiederà ulteriore tempo – si è reso necessario disporre intanto il completamento da parte di tutte le Società dell’attuazione dell’accordo precitato.
Nondimeno, le parti hanno comunque voluto riconfermare l’intenzione di perseguire l’obiettivo originario prevedendo un impegno di tutte le società a uniformare la data di scadenza delle rispettive polizze, individuandola in quella del 31.12.2015.
ART. 19 – CLASSIFICAZIONE
Si è voluto mantenere in essere un progetto di accrescimento delle possibilità offerte dall’attuale sistema inquadramentale, tenuto anche conto del confronto svoltosi durante le trattative dei mesi scorsi.
ART. 54 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Le parti hanno voluto riconfermare la centralità della previdenza complementare nel sistema di welfare contrattuale, stabilendo il complessivo aumento di 1 punto percentuale del contributo dovuto ad ASTRI.
Per quanto concerne le società che aderiscono ad altre forme di previdenza complementare, si è previsto che a decorrere dalle medesime scadenze del 1° luglio 2014 e 1° dicembre 2015 le stesse società integrino il contributo, a loro carico, attualmente versato con l’ammontare del maggiore importo contributivo che le società aderenti ad ASTRI verseranno al Fondo a partire dalle date predette.
In altre parole, le società non aderenti ad ASTRI dovranno incrementare l’importo in euro dell’attuale contributo versato ad altre forme di previdenza complementare con il corrispondente importo in euro dello 0,50% all’1.7.2014 e quindi all’1.12.2015 che sarà dovuto ad ASTRI (si veda anche l’allegata lettera di FISE Acap alle Segreterie nazionali: le firme delle OO.SS. sulla nostra lettera sono state richieste e apposte, in sede di sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo, quale attestazione della loro condivisa volontà applicativa).
* * *
Arrivederci a settembre, alla riunione di tutte le Società che, promossa dal Presidente, ing. Gianni Luciani, riguarderà la stipulazione dell’accordo 1.8.2013.
Di nuovo, cordiali saluti.
» Firma Il Segretario Giancarlo Cipullo | Autore Nunzia Bozzaotre» Carta intestata
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